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DIRITTO DEL LAVORO: quando è legittimo il rifiuto a trasferirsi

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 29054/2017, ha affermato che è illegittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuti di trasferirsi dalla sede lavorativa originaria ad una nuova unità produttiva. Infatti, qualora tale trasferimento sia privo dei requisiti richiesti dall’art. 2013 c.c., ovvero le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il rifiuto del lavoratore non può mai dar luogo ad un legittimo licenziamento da parte del datore di lavoro. Di fronte ad un illecito trasferimento la Corte di Cassazione ha ritenuto giustificato il rifiuto del lavoratore non solo ai sensi del sopracitato art. 2013 c.c., ma anche ai sensi dell’art. 1460 c.c. in tema di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, laddove il rifiuto del lavoratore sia proporzionato all’inadempimento datoriale.