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DIRITTO DEL LAVORO: PRESCRIZIONE DEI CREDITI DA LAVORO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246/2022 è intervenuta sulla tematica della decorrenza della prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, due lavoratrici hanno ricorreva in giudizio per vedersi riconoscere i compensi per gli straordinari svolti. La Corte di Appello, ritenendo prescritto il diritto ai compensi, rigettava le domande. Per la Corte di Appello, infatti, la prescrizione di 5 anni decorrerebbe da quando il rapporto è ancora in corso.

La Cassazione ha affermato, invece, la prescrizione decorre da quando il rapporto è in corso solo se la reintegrazione è l'unico rimedio alla risoluzione illegittima dell'accordo di lavoro, come accade per i dipendenti pubblici e per quelli privati a cui venivano applicate le tutele di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori prima che entrasse in vigore la Riforma Fornero. Questo quindi il principio di diritto che la Cassazione afferma in conclusione: "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".