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DIRITTO DEL LAVORO: LEGGE 104, SI POSSONO USARE I PERMESSI E ASSISTERE IL FAMILIARE ANCHE SENZA RISPETTARE L'ORARIO DI LAVORO?

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 26514 del 2024, è tornata a pronunciarsi sul tema del lavoratore beneficiario del permesso legge 104 e se egli sia obbligato a prestare assistenza nell’orario in cui avrebbe dovuto essere in ufficio o in turno.

Nel caso di specie, un dipendente aveva impugnato il proprio licenziamento disciplinare. Il Tribunale di Palermo annullava il licenziamento disciplinare intimato al dipendente e per l’effetto condannava la società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. In sede di reclamo, la Corte d'Appello di Palermo riformava la sentenza di primo grado e rigettava il ricorso del lavoratore; avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il lavoratore.

La Corte di cassazione ha sottolineato che la legge 104 non dettaglia le modalità e gli orari in cui l'assistenza va prestata, ma anzi ammette la possibilità di frazionamento dell'assistenza nel corso della giornata confermando che il lavoratore subordinato può organizzare l’assistenza al familiare disabile per orari e modalità flessibili, adattandola alle esigenze di cura di quest'ultimo.

L’assistenza, quindi, può essere prestata anche in momenti della giornata che non coincidono con l'orario di lavoro, a condizione, però, che tale accudimento sia effettivo e prevalente.

D'altronde, lo scopo dei permessi retribuiti legge 104 va inteso in senso ampio. Il lavoratore dovrà occuparsi di chi ha acclarati problemi di salute, ma - al contempo - dovrà avere spazio per organizzare al meglio la propria vita privata, conciliando con più facilità gli impegni di caregiver con quelli lavorativi e personali.

Non a caso, i giudici hanno affermato che l’assistenza può includere anche attività indirette, come lo svolgimento di pratiche burocratiche, il ritiro di medicinali, l'acquisto di generi alimentari per il disabile e lo svolgimento di attività domestiche.

Nell'ambito dei tre giorni mensili di permesso 104 retribuito il dipendente potrà quindi organizzare la giornata riservando ampie finestre orarie alla cura del familiare invalido, ma senza alcun obbligo di parallelismo tra queste ore e quelle in cui avrebbe altrimenti lavorato. Ecco perché non può sorprendere che la Corte di cassazione abbia stabilito l'assenza di abusi legge 104 nel comportamento del dipendente che, nelle ore dei permessi, svolge anche attività personali, come lo shopping presso attività commerciali.

Piuttosto, ciò che rileva ai fini dell'uso legittimo dei permessi 104 è la presenza del nesso di causalità tra il godimento dell'agevolazione e l'effettiva assistenza all'invalido. Concludendo, se da un lato l'attività di accudimento deve essere prevalente nel corso della giornata e l'assenza dal lavoro deve essere funzionale all'assistenza stessa, dall'altro le ore di cura del disabile non debbono per forza coincidere con l’orario di lavoro.