DIRITTO DEL LAVORO: LA LAVORATRICE INCINTA PUO’ ESSERE LICENZIATA?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9268/19, ha affermato che lo stato di gravidanza accertato durante il periodo di preavviso non integra causa di nullità del licenziamento, ma esclusivamente presupposto sufficiente a determinare la sospensione del periodo di preavviso.
Nel caso di specie, l’efficacia del licenziamento era stata sì posticipata al termine del suddetto periodo di preavviso, ma la Corte ha ribadito che il perfezionamento del licenziamento si verifica nel momento in cui il lavoratore riceve la manifestazione di volontà de datore di lavoro e quindi quando la dipendente aveva ricevuto la lettera di licenziamento.
Il sorgere di una gravidanza successivamente a tale manifestazione di volontà, seppur durante il periodo di preavviso non può quindi determinare la nullità del licenziamento potendo determinare solo la sospensione ex art. 2110 c.c. del periodo di preavviso stesso.