DIRITTO DEL LAVORO: LA BUSTA PAGA NON FA PROVA
L’avvenuto effettivo pagamento della somma indicata nella busta paga non è provato dalla sottoscrizione per ricevuta da parte del lavoratore. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.21699/18, ha affermato infatti che tale prova si raggiunge esclusivamente con la sottoscrizione da parte del lavoratore del CUD e del modello 101, i quali costituiscono a tutti gli effetti quietanza degli importi indicati.
La sottoscrizione apposta sotto la busta paga, pertanto, fa prova solo dell’avvenuta consegna della stessa, senza nulla provando circa il pagamento delle somme in essa indicate. La prova dell’avvenuto pagamento resta in capo al datore di lavoro permanendo nel nostro ordinamento l’impossibilità di provare la retribuzione corrisposta per presunzione assoluta dall’importo riportato sulla busta paga.