DIRITTO DEL LAVORO: INSTALLAZIONE IMPIANTI AUDIOVISIVI E SILENZIO ASSENSO
Con l’interpello n. 3 dell’8 del maggio 2019, in risposta a un parere avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha escluso che l’istituto del silenzio-assenso si possa applicare in caso di richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti che consentono il controllo a distanza dell’attività lavorativa, previsti dall’art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970.
Quindi, l’azienda non può avvalersi delle disposizioni contenute nella L. n. 241/1990 (secondo cui il silenzio dell’amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda) qualora l’Ispettorato del Lavoro non risponda alla richiesta.
L’unica deroga all’obbligo di autorizzazione è prevista per il caso in cui gli strumenti sono utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, oppure, se afferenti alla registrazione degli accessi e delle presenze (art. art. 23 del D.Lgs. 151/2015). In questi casi non vige l’obbligo di comunicazione e tali strumenti possono essere installati senza alcun ulteriore adempimento.