DIRITTO DEL LAVORO: IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER NOZZE
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15515/19, respingendo il ricorso di un lavoratore, ha affermato che il divieto di licenziamento contenuto nell’art. 35 del D. Lgs. n. 198/2006 (cosiddetto Codice delle pari opportunità). Le disposizioni previste dalla legge infatti si possono applicare esclusivamente alle lavoratrici e non anche agli uomini. Già nel 2018, con la sentenza n. 28926, la Corte di Cassazione, aveva precisato che non ritenersi illegittimo il licenziamento durante il periodo tutelato per il matrimonio di un uomo in quanto intento dell’ordinamento è quello di tutelare i diritti legati alla maternità.
La decisione degli ermellini non è in contrasto con la normativa antidiscriminatoria europea, né con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Anche se la norma sulla nullità del licenziamento per causa matrimonio è prevista dal codice delle pari opportunità, ciò non significa che sia estensibile anche agli uomini, poiché rappresenta una tutela unicamente per le donne.