DIRITTO DEL LAVORO: CAMBIA L'ARTICOLO 18
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 125/2022 è intervenuta sull’art. 18 della Legge n. 300/1970, come modificato dalla legge Fornero, rubricato “Reintegrazione nel posto di lavoro”.
La questione di legittimità sollevata dinanzi alla Corte era relativa all’art. 18 comma 7, secondo periodo, della legge di cui sopra e in particolare alla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, nel testo dell’articolo, richiedeva, ai fini dell’ annullamento del licenziamento e della condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, il carattere "manifesto" dell'insussistenza del fatto alla base del licenziamento.
Nel caso di specie, a parere del remittente la suddetta previsione, prevedendo "solo in relazione al licenziamento oggettivo una insussistenza manifesta del fatto” si poneva in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza
La Corte Costituzionale, condividendo le ragioni addotte dal remittente, ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, limitatamente alla parola "manifesta” in quanto criterio indeterminato che si presta a trattamenti iniqui.
Il giudice, infatti, nel caso di licenziamento oggettivo non può sindacare nel merito una scelta dell'imprenditore, ma si deve limitare ad una verifica di legittimità.
Al contrario, "il requisito della manifesta insussistenza demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico." Risultando in una disciplina squilibrata.