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DIRITTO CIVILE: L’ OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI UN IMMOBILE INTEGRA UN DANNO IN RE IPSA?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33645\2022, hanno definitivamente risolto la questione relativa al risarcimento del danno da occupazione abusiva di bene immobile da parte di terzi, affermando la necessità di provare il danno conseguenza da parte del proprietario danneggiato.

Secondo un precedente orientamento, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile, il risarcimento del danno era da commisurarsi al solo fatto dell’occupazione: pertanto, al fine della quantificazione del risarcimento, era necessario prendere in considerazione il solo danno evento (da intendersi come evento lesivo dell’occupazione) e non le conseguenze da questo derivanti.

Suddetto filone dottrinario, pertanto, qualificava il danno da occupazione senza titolo di bene immobile come danno in re ipsa derogando le ordinarie regole della responsabilità civile ex art. 2043 del c.c. Al fine di risarcire il danno in esame non era infatti necessario allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli, bensì poteva procedersi attraverso la semplice allegazione dell’evento lesivo, esso stesso considerato pregiudizievole per il danneggiato. La quantificazione dell’evento lesivo dell’occupazione senza titolo era da farsi corrispondere al valore d’uso del bene immobile.

Un secondo filone giurisprudenziale, invece, in caso di occupazione del bene immobile da parte del terzo, riteneva fosse necessario per il proprietario dell’immobile allegare e provare non solo il danno evento, bensì anche il danno conseguenza, nel pieno rispetto delle regole della responsabilità civile aquiliana. In altri termini, oltre all’allegazione del mero evento lesivo dell’occupazione da parte del terzo, il proprietario, al fine di ottenere il risarcimento del danno, doveva comunque allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli subite.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso la sentenza in esame, hanno avallato il secondo orientamento così che, meritevole di risarcimento è il solo danno-conseguenza provato dal proprietario danneggiato dall’occupazione senza titolo. La Corte ha precisato, inoltre, che qualora il danno-conseguenza non sia preventivamente determinabile nel suo preciso ammontare dal proprietario, esso è determinato dal giudice in via equitativa, attraverso la sua quantificazione mediante il parametro del canone locativo di mercato del bene.