Articoli

DIRITTO BANCARIO: sull’usura sopravvenuta

L’usura sopravvenuta” è (o forse sarebbe meglio dire: era) una figura di creazione giurisprudenziale di cui, fino a non molto tempo fa, i clienti di banche e istituti di credito potevano avvalersi per opporsi all’applicazione di tassi di interesse divenuti, col passare del tempo, usurari. Capitava infatti molto spesso a chi stipulava un mutuo od otteneva un finanziamento, di accettare un tasso di interesse che, a seguito del variare delle determinazioni annuali del Ministero, superasse la soglia di usura e che, pertanto, potesse legittimare la dichiarazione di nullità della relativa clausola da parte del giudice: un vantaggio non indifferente per il cittadino che a volte veniva liberato dall’obbligo di pagare non solamente gli interessi divenuti usurari, ma addirittura tutti quelli pattuiti. La Cassazione con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017 ha messo una pietra tombale sull’argomento precisando che, così come già in precedenza esplicato dal legislatore nel D.lgs. 234/2000, il nostro ordinamento non contempla al suo interno l’usura sopravvenuta ma solamente l’usura “originaria”. Uno spiraglio sembra rimanere aperto laddove la Corte sostiene che l’eliminazione della tutela contro l’usura sopravvenuta -attraverso la dichiarazione di nullità e inefficacia della clausola contenente gli interessi- non nega “la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano gli specifici presupposti”, ma gli spazi di manovra risultano realisticamente molto stretti.