DECRETO SALVA CASA: LE PRINCIPALI NOVITA’
Il Senato, nella seduta del 24 luglio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il DDL di conversione del Decreto Salva Casa (69/2024), nello stesso testo che aveva licenziato la Camera.
Ecco le principali novità:
I micro-appartamenti: Viene previsto che “la superficie minima per una persona scende da 28 a 20 metri quadrati, e per due persone da 38 a 28 metri quadrati. Anche le altezze minime interne sono ridotte da 2,70 a 2,40 metri. I locali devono essere in edifici migliorati o ristrutturati per garantire condizioni igienico sanitarie idonee”. Per quanto riguarda “corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli e comuni montani sopra i 1.000 metri”, invece, restano in vigore le attuali deroghe.
Il cambio di destinazione d’uso (Articolo 23-ter): Si è resa uniforme la disciplina, senza distinzione se il cambio di destinazione avvenga con opere o senza. A questo aggiunge che “per il mutamento senza opere sarà richiesta la Scia, mentre per quello con opere sarà necessario essere in possesso del titolo per l’esecuzione. Per le unità al primo piano o seminterrate, il cambio è regolato dalla legislazione regionale che permette ai comuni di individuare le zone consentite”.
Le tolleranze per gli interventi (Articolo 34-bis): Il decreto Salva casa fissa al 24 maggio 2024 la data ultima entro la quale saranno applicate delle tolleranze nei confronti degli interventi già realizzati. Ha inoltre stabilito i limiti di tolleranza per il mancato rispetto di parametri edilizi, variabili dal 2% al 6% a seconda della superficie dell’unità immobiliare. Le tolleranze esecutive sono ammesse per irregolarità geometriche e modifiche minime alle finiture, purché non violino la disciplina urbanistica.
Lo stato legittimo dell’immobile (Articolo 9-bis): Con il decreto Salva casa 2024 è previsto che lo stato legittimo dell’immobile è stabilito alternativamente dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione (o la regolarizzazione in sanatoria) dell’immobile o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. Sarà compito di ogni amministrazione competente esaminare che i titoli pregressi siano legittimi. E ancora, in presenza di “difformità sulle parti comuni” non si correrà il rischio di veder influenzato lo stato di legittimità “delle singole unità immobiliari e viceversa”.
Gli interventi di edilizia libera (Articolo 6): Tra le novità più significative del decreto Salva casa c’è l’ampliamento dello spettro degli interventi di edilizia libera, ovvero tutti quelli che non necessitano di alcuna autorizzazione. Tra i nuovi arrivi vi è, ad esempio, la possibilità “di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) in tutti i porticati, rientranti o meno all’interno dell’edificio, e l’installazione di strutture di protezione dal sole e dalle intemperie, tipo tende a pergola con telo retrattile o elementi regolabili, comprese le cosiddette tende bioclimatiche”.
Termini di demolizione: Per gli eventuali abusi i termini per l’eventuale demolizione e ripristino dei luoghi vengono prorogati dagli attuali 90 gg. a 240 gg. in presenza di comprovate esigenze di salute o gravi situazioni di disagio socio-economico.
Sanatoria per difformità parziali e variazioni essenziali: Il DL Salva Casa introduce due tipi di accertamenti di conformità in sanatoria:
- interventi senza permesso o con variazioni essenziali dal titolo abilitativo: continuano a essere soggetti al regime della doppia conformità, ossia devono rispettare le normative urbanistiche ed edilizie sia al momento della realizzazione che alla presentazione della domanda (articolo 36);
- interventi con difformità parziali: si elimina la doppia conformità, richiedendo solo la conformità urbanistica attuale e quella edilizia al momento dell'intervento (nuovo articolo 36-bis).
Per i casi di difformità parziali, la sanatoria può essere concessa dal Comune a condizione che si eseguano interventi per rendere l'opera conforme alle normative tecniche igienico-sanitarie e si rimuovano le opere non sanabili.
La concessione della sanatoria richiede il pagamento del doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile a seguito degli interventi, con importi compresi tra 1.032 e 10.328 euro.
Recupero dei sottotetti: Si consente il recupero dei sottotetti nei limiti e secondo le procedure previste dalle leggi regionali, anche se non rispettano le distanze minime tra edifici e dai confini.