COVID-19: MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER LE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL’EMERGENZA?
Nel testo della conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 è stato inserito un articolo volto a prevedere l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità anche per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dall’emergenza sanitaria.
E’ stato infatti aggiunto l’articolo 6-ter “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda.”
La ratio della norma è chiara nell’inserire tra le materie per cui è necessario il previo esperimento della mediazione come condizione di procedibilità le controversie di natura contrattuali derivanti dalle disposizioni di “lockdown”, come ad esempio, tutte le controversie del settore turistico-alberghiero o contratti di fornitura non rispettati, ritardi di consegna di merce e molti altri ancora.
Inoltre, al DL Cura Italia è stato inserito l’art. 20 bis sulla sottoscrizione digitale dell’accordo di mediazione, il quale stabilisce che nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione possano svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica dovrà essere sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ciò ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.