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CORTE COSTITUZIONALE: LA LEGGE PINTO E’ INCOSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88/18, ha dichiarato l’incostituzionalità della legge Pinto (L. n. 89/11) nella parte in cui non prevede la possibilità di chiedere l’equa riparazione del danno causato dall’eccessiva durata del processo in pendenza del processo stesso. L’art. 4 della legge Pinto infatti prevede espressamente la domanda di risarcimento possa essere proposta, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. Tale previsione è stata ritenuta contraria non solo ai principi costituzionali previsti agli artt. 3 e 111, ma anche agli artt. 6 e 13 della CEDU. La fattispecie normativa prevista dall’art. 4 toglierebbe di fatto ogni tutela ai casi più gravi nei quali si riscontri non solo un ingiusto ritardo nella decisione, ma anche una fondata incertezza circa il raggiungimento di una sentenza.