CORONAVIRUS E L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
La recente diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale rischia di colpire diversi operatori economici in settori fondamentali della “vita aziendale”.
Tale impatto, da un punto di vista strettamente giuridico, potrebbe comportare un possibile aumento del rischio di “inadempimento contrattuale” da parte di quelle ditte che – in buona fede – hanno assunto particolari obbligazioni commerciali sulle quali l’epidemia sembrerebbe avere effetti sospensivi se non addirittura estintivi
L’art. 1218 c.c., relativo all’inadempimento contrattuale dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” La sola difficoltà nell’adempimento non impedisce, pertanto, la prestazione, con conseguente non liberazione del debitore.
Il debitore quindi, sul quale grava una presunzione di colpa, deve provare che l’inadempimento è stato determinato da una “causa a sé non imputabile” tale da rendere impossibile la prestazione ex art. 1256 c.c.
Va precisato che per “causa a sé non imputabile” si intende non ogni fattore che abbia posto il debitore nell’impossibilità di adempiere al contratto, ma quei fattori che sono superiori alla diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per adempiere al contratto o che comportino delle conseguenze che il debitore non può contrastare con eguale diligenza.
L'impossibilità sopravvenuta va ben distinta dall’eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. la quale, per poter determinare la risoluzione del contratto, prevede vi sia un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto e la riconducibilità della eccessiva onerosità ad “eventi straordinari ed imprevedibili.
Per configurare l’eccessiva onerosità sopravvenuta, dunque, è necessario che gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili determinino uno squilibrio tale che alteri l’originario rapporto di equilibrio contrattuale, facendo diminuire o cessare l’utilità della controprestazione.
Stabilire se il Coronavirus possa costituire valida causa di impossibilità o di sopravvenuta onerosità non è semplice e nella pratica ogni caso dovrà essere valutato a sé.