CONVIVENZA: I PRESTITI TRA CONIUGI VANNO RESTITUITI?
Con sentenza n. 1277/14, la Cassazione ha nuovamente affermato che le somme versate dal compagno alla convivente devono considerarsi come appartenenti alla fattispecie delle obbligazioni naturali e come tali irripetibili.
Le obbligazioni naturali sono previste all’art. 2034 c.c. il quale recita: “Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.”
Fondamentale ai fini del riconoscimento delle obbligazioni naturali è la mancanza di un titolo specifico dal quale far discendere l’obbligo di adempiere e quindi la conseguente spontaneità di chi adempie ad obblighi di natura morale e sociale.
I giudici della Corte nel caso di specie hanno ravvisato che le somme prestate dal compagno alla convivente rientravano nelle obbligazioni naturali rispondendo all’esigenza di sostenere economicamente la famiglia e pertanto non possono essere oggetto di restituzione.