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CONTRATTO DI AFFITTO: PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RILASCIO L’INQUILINO CHE NON PAGA IL CANONE MAGGIORATO?

Il Tribunale di Arezzo con l'ordinanza del 22 giugno 2022 si è pronunciato sulla rinegoziazione del canone a seguito degli aumenti dettati dal caro energia e sulle conseguenze in caso l’inquilino si rifiuti di pagare l'importo richiesto a titolo di aumento.

Per il Tribunale di Arezzo, infatti, il conduttore non si è reso disponibile a rinegoziare le condizioni contrattuali pattuite originariamente, che a causa del caro energia, si presentava svantaggioso per il concedente.

Nel caso di specie, il proprietario di un immobile industriale lo aveva concesso in locazione ad una società (fornendo anche un servizio di frigoriferazione strumentali all'attività di impresa), la quale si era poi rifiutata di accordare l'aumento richiesto a causa dell'improvviso innalzamento delle spese per la fornitura di energia elettrica.

Il Tribunale di Arezzo in via cautelare, con ordinanza del 22 giugno 2022, ritenuta l'urgenza e il grave pericolo nel ritardo, che avrebbe potuto compromettere la stessa sopravvivenza della società immobiliare concedente, ha accolto la domanda cautelare condannando l'inquilino all'immediato rilascio, stante la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.

Il Giudice ha infatti ritenuto provata "la crisi economica che ha colpito la società ricorrente - che ha chiuso l'esercizio 2021 con una perdita (...) imputabile al rincaro energetico, al quale non è seguito un adeguato aumento dei compensi per i servizi resi, con conseguente rischio oggettivo anche per i posti di lavoro al protrarsi delle condizioni contrattuali attuali".