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CONTRATTI: le clausole vessatorie illeggibili

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 3307/18 ha affermato che il contraente debole che abbia firmato una clausola vessatoria illeggibile non può invocarne l’invalidità essendo suo onere richiedere di visionare e firmare un documento leggibile. La Corte ha infatti ritenuto che poiché l’art. 1341 c.c. prevede espressamente l’efficacia delle clausole che il contraente avrebbe dovuto conoscere ricorrendo all'ordinaria diligenza, il contrante debole non può lamentare che la clausola non fosse “chiaramente comprensibile e decifrabile”, a maggior ragione se la clausola in questione rientra tra le vessatorie in cui una maggiore attenzione da parte del contraente debole è richiesta.