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CONTRATTI: E’ VALIDA LA CLAUSOLA VESSATORIA CONOSCIUTA DAL CONSUMATORE ED APPOSITAMENTE NEGOZIATA

Un consumatore proponeva giudizio contro una società assicurativa per ottenere la condanna di quest’ultima all’adempimento delle obbligazioni assunte attraverso un contratto da essi stipulato. La società convenuta eccepiva l’esistenza di una clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale, specificatamente approvata dalla controparte ai sensi dell’art. 1341 del c.c., la quale prevedeva la competenza esclusiva di un foro diverso da quello adito.

Il Tribunale riteneva che la clausola contenuta nel contratto concluso tra le parti non si potesse considerare abusiva essendo stata oggetto di specifica negoziazione. In seguito a tale decisione, l’attore proponeva ricorso per regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione, che lo accoglieva, giudicando inefficace tale clausola. Infatti, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8268/2020, ha precisato i requisiti necessari per poter considerare valida ed efficace una clausola che apporti una deroga al foro territorialmente competente, apposta all’interno di un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore. Nell’ordinanza si evidenzia come l’art. 1341 del c.c., sulla base del quale il Tribunale ha escluso la vessatorietà della suddetta clausola, non abbia nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole contenute nei contratti del consumatore, la quale è regolata dall’art. 33 del codice consumo. Tale disposizione prevede una presunzione di vessatorietà della clausola che stabilisca come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. Inoltre, nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurata mediante la specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 del c.c., si aggiunge quello della necessità di un’apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dal comma 4 dell’art. 34 del codice consumo.

Nel caso di specie, quindi, il Tribunale ha sovrapposto i suddetti due istituti, confondendo la semplice approvazione specifica della clausola con il fatto che essa sia stata oggetto di trattativa individuale tra consumatore e professionista.