CONTRATTI DI TRASPORTO: IL SUB-VETTORE HA AZIONE DIRETTA VERSO IL COMMITTENTE
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 817/2024 si è pronunciata sui criteri di applicazione della garanzia attribuita a favore del sub - vettore dall’art. 7 ter del d. lgs. n. 286/2005.
Nel caso di specie, la soc. A proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pesaro con cui le si intimava il pagamento – in solido con la soc. B – di una somma di denaro da effettuarsi in favore della soc. C a titolo di corrispettivi a questa asseritamente dovuti per prestazioni di autotrasporto di merci rese su incarico diretto della soc. B. A sostegno della propria iniziativa, la soc. A opponente riferiva che la norma di cui all’art. 7 ter D. Lgs. n. 286/05, richiamata dalla parte opposta nel ricorso a giustificazione della pretesa, non poteva essere impiegata nei suoi confronti, soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale intercorso pacificamente tra altri soggetti (B e C).
Il Tribunale di primo grado osservava che la finalità dell'art. 7 ter D. Lgs. n. 286/2005 è essenzialmente quella di fornire un particolare strumento di tutela al sub-vettore, sottraendolo al rischio dell'insolvenza del primo vettore (e suo interlocutore negoziale). Secondo questa prospettiva, è stato predisposto un regime di solidarietà tra committente e (primo) vettore nei confronti del sub-vettore, il quale consente a quest’ultimo di agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto, con un'azione autonoma che – pertanto - va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso (committente) da quello con il quale lo stesso ha concluso il contratto di trasporto.
La Corte d’Appello riformava integralmente la decisione di primo grado, ritenendo non dimostrata la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal sub-vettore.
La Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistessero assorbenti carenze probatorie:
La società C, per vedere accolta l’azione diretta prevista dall'art. 7 ter del d. lgs n. 286/2005 avrebbe dovuto:
- provare di essere la materiale esecutrice del trasporto
- dimostrare l'incarico ricevuto
- dimostrare l'esatta consistenza delle prestazioni commissionate dal committente o dal vettore e svolte nel loro interesse
- offrire la prova specifica del prezzo pattuito per i trasporti tra vettore e sub-vettore.
L’eccezionale attribuzione di una a-tecnica forma di garanzia a favore del sub-vettore impone che quest’ultimo, per vedere accolta la propria domanda nei confronti del committente (oltre che alla propria controparte contrattuale/vettore principale), debba provare l’esistenza del contratto di trasporto con il proprio ordinante/vettore principale con indicazione del prezzo concordato, degli ordini di trasporto, delle fatture e dei documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e/o dal destinatario da cui risulti la derivazione contrattuale.
Nella fattispecie in esame è, tuttavia, rimasto del tutto incerto il contenuto del rapporto contrattuale tra vettore principale e sub-vettore. Inoltre, il sub-vettore che agisca ex art. 7 ter, D. Lgs. n. 286/2005 non è, al contrario, onerato della prova dell'inadempimento del vettore principale, sua controparte contrattuale.
Infine, pre-requisito per beneficiare dell'azione diretta, esplicitato direttamente dalla lettera della norma, è il possesso dei requisiti "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)"consistenti, in particolare, nell'iscrizione nell'apposito albo nazionale degli autotrasportatori.