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CONDOMINIO: quando la delibera in conflitto di interessi è invalida

La giurisprudenza è oramai concorde nell’annoverare la responsabilità per il danno cagionato dagli animali, previsto dall’art. 2052 c.c., nel novero della responsabilità oggettiva, diversamente dal precedente orientamento consolidato che riteneva tale responsabilità una delle specifiche ipotesi di fatto illecito derivante da un dovere di custodia gravante sul proprietario. Con il più recente orientamento il soggetto leso è tenuto a dimostrare esclusivamente il nesso causale tra la condotta dell’animale e il danno da lui subito. Non è necessario quindi provare che via sia stata una effettiva condotta colposa del proprietario o di altra persona che ha in quel momento in custodia l’animale. Il “custode” potrà liberarsi esclusivamente provando che il danno sia frutto di un caso fortuito, un evento imprevedibile, inevitabile e eccezionale che interrompa il nesso causale di cui sopra.