CONDOMINIO: obbligo di consegnare la documentazione per il “vecchio” amministratore
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6760/2019 è tornata sull’obbligo a carico dell’amministratore di consegnare, alla cessazione del proprio incarico, tutta la documentazione afferente al condominio e ai singoli condomini (art. 1129, comma 8 c.c.).
La Suprema Corte ha precisato che la semplice “messa a disposizione” della documentazione di cui sopra non solleva l’amministratore sostituito dall’assemblea dal dovere di consegnare materialmente la documentazione inerente la gestione del condominio.
Nel caso di specie il precedente amministratore del condominio si era limitato a mettere a disposizione del nuovo amministratore la documentazione riguardante la gestione condominiale, senza consegnarla concretamente e, solo in seguito alla sentenza di primo grado, aveva proceduto alla consegna.
La Corte ha, quindi, affermato che tale obbligo, già riconosciuto dalla giurisprudenza prima della riforma del 2012, può essere fonte di danni per il condominio in caso di suo inadempimento e può essere oggetto di provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c.
La semplice messa a disposizione della documentazione, invece, atterrebbe più precisamente all'obbligo di rendiconto previsto dall'art.1130 bis, comma 1, c.c.