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CONDOMINIO: NULLA LA NOTIFICA DEL PRECETTO AL NON AMMINISTRATORE

La Cassazione, con ordinanza n. 5151/19 ha affermato la nullità della notifica del precetto nei confronti di un Condominio poiché dalla relata di notifica emergeva che il destinatario della notifica non ricopriva la funzione di amministratore all’interno del Condominio de quo.

Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado aveva condannato il Condominio, in persona dell’amministratore, al pagamento di una determinata somma in favore di tre fornitrici, le quali avevano poi proceduto a notificare il precetto alla società Alfa in qualità di amministratrice del Condominio.

Quest’ultima proponeva opposizione negando di essere amministratrice del Condominio. Il Tribunale di primo grado e la Corte d’appello pronunciavano la nullità del precetto.

La Cassazione ha invece cassato la sentenza impugnata e, pronunciandosi nel merito, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla S.p.a. al precetto notificato dalle fornitrici in quanto unico legittimato attivo ad opporsi al precetto è il soggetto contro cui l’esecuzione è minacciata e ha poi affermato che “la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore del condominio stesso, non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l'esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l'amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare - come avvenuto nella specie - di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo”.