CONDOMINIO: no sospensione dei servizi essenziali ai condomini morosi
Il Tribunale di Bologna ha recentemente stabilito che i servizi essenziali (acqua, riscaldamento ecc.) non possono essere sospesi al condomino nonostante la morosità nel pagamento dei contributi si sia protratta per un semestre. Nel caso di specie un amministratore di condominio, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino moroso, aveva presentato ricorso al giudice per chiedere l’autorizzazione a sospendere i servizi di acqua e riscaldamento a quest’ultimo. Pur sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 63 comma 3 disp. att. c.c. (che prevede la possibilità per l’amministratore “di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato"), il giudice ha aderito all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, il quale riconosce tutela preminente al diritto alla salute (art. 32 Cost.). Il giudice ha quindi escluso la sospensione dei servizi essenziali. Tale pronuncia è in linea anche con il Dpcm del 29.08.16, il quale ha stabilito che “ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri di acqua al giorno pro capite”.