CONDOMINIO: L’ASSEMBLEA PUÒ DECIDERE L’ASSEGNAZIONE DI POSTI FISSI?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9069/2022 si è pronunciata sulla ammissibilità dell’assegnazione, con delibera assembleare approvata dalla maggioranza, di posti fissi nel parcheggio condominiale a singoli condomini.
Nel caso di specie, l’assemblea di un condominio aveva stabilito l'assegnazione individuale e nominativa dei posti auto compresi nell'area del condominio adibita a parcheggio, in favore dei soli condomini proprietari delle unità abitative dell'edificio, escludendo dal godimento dell'area i condomini proprietari dei locali commerciali.
La Corte di Cassazione ha innanzitutto operato una distinzione tra atti di natura meramente organizzativa sulle cose comuni (che si limitano a disciplinare le modalità d'uso delle cose comuni senza diminuire i diritti dei condomini di godere e disporre delle stesse) e atti di natura contrattuale (che limitano o ridistribuiscono convenzionalmente i diritti reali incidendo sui diritti dei condomini di usare, godere e disporre delle parti comuni).
A parere della Corte di Cassazione esclusivamente gli atti di natura organizzativa possono essere adottati a maggioranza dei condomini, mentre per gli atti di natura contrattuale serve necessariamente il consenso di tutti.
L'attribuzione del cosiddetto diritto reale di uso esclusivo su una porzione del cortile condominiale va qualificata come traslativa della proprietà della porzione stessa, ovvero come costitutiva di un diritto reale d'uso o come concessione di un uso di natura obbligatoria, pertanto, la delibera “non può validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture”.