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CONDOMINIO: IL NUOVO CONDOMINO È OBBLIGATO VERSO I TERZI CREDITORI?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12580/2020, è tornata sull’argomento “condominio” e in particolare sulla configurabilità in capo al nuovo condomino della responsabilità pro-quota per i debiti sorti quando ancora non era entrato a far parte del condominio.   

Nel caso di specie, un avvocato aveva notificato un atto di precetto ad un condomino fondato su un decreto ingiuntivo emesso, a carico del condominio. Il condomino proponeva quindi opposizione affermando di non essere tenuto al pagamento di un debito condominiale sorto precedentemente all’acquisto del suo immobile.

Rimasto soccombente all’esito del giudizio d’appello, il condomino proponeva quindi ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

In merito alla vicenda, la Corte di Cassazione, ha specificato la sentenza impugnata è in contrasto con l’art. 1104 c.c., il quale si riferisce ai “contributi” dovuti non versati. Non è possibile, infatti, equiparare il debito per contributi (per definizione, un debito nei confronti degli altri condomini) al debito vantato dal terzo nei confronti della comunione, senza considerare che in ogni caso affinché si configuri la responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso i terzi vi deve essere un collegamento tra il debito del condomino e l’appartenenza di questo al condominio, in quanto è comunque la contitolarità delle parti comuni che ne costituisce il fondamento. Non può pertanto essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo (cfr. Cass. Civ., n. 1847/2018).