CONDOMINIO: IL CONIUGE ASSEGNATARIO DELLA CASA FAMIGLIARE È TENUTO AL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI?
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13632/2024 si è pronunciato in merito al pagamento delle spese condominiali e su chi sia onerato di tale pagamento tra il coniuge assegnatario della casa famigliare e il coniuge proprietario dell’immobile.
La sentenza del Tribunale di Roma ripercorre precedenti pronunce della Cassazione, in particolare Cass. n. 16613/2022, la quale fonda la propria decisione sulla premessa che l'amministratore del condominio ha diritto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. - di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, e cioè di ciascuno dei titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, restando esclusa un'azione diretta anche nei confronti del conduttore della singola unità immobiliare. Per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è, quindi, passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità.
Per quanto riguarda, in particolare, la ripartizione delle spese condominiali inerenti alla casa oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento dell’alloggio, occorre certamente distinguere tra le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l’immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento) e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell’immobile (per esempio, spese di manutenzione straordinaria).
Il diritto di godimento della casa familiare spettante al coniuge o al convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), in forza di provvedimento giudiziale è tuttavia un diritto personale di godimento "sui generis" sicché esso non legittima la pretesa dell’amministratore condominiale volta a riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune.
Il principio enunciato da Cass. 23 maggio 2022, n. 16613, e seguito dal Tribunale di Roma, è dunque che “l'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis".
Crisi familiare ed assegnazione della casa: chi paga le spese condominiali?