CONDOMINIO: CHI PAGA PER LE INFILTRAZIONI?
In merito all’annosa questione delle infiltrazioni si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 35316/2018.
Nel caso di specie, vi era una terrazza, collocata al piano superiore dell’abitazione infiltrata, la quale, essendo posta alla sommità di alcuni vani condominiali, svolgeva una funzione similare a quella del lastrico solare, vale a dire la copertura dell'intero edificio condominiale.
La Corte di Cassazione, applicando la disciplina in materia di lastrico solare (articoli 1126 e 1117 c.c.) ha affermato che, se il proprietario di un vano condominiale subisce un danno da infiltrazione d'acqua proveniente dalla terrazza sovrastante, a risarcire il danno devono essere tanto il condominio, quanto il proprietario o il mero usuario della terrazza stessa.
Resta comunque necessario, da parte del giudice, valutare, nel caso concreto, la struttura della terrazza a livello, nel senso di comprendere se questa, in base alla funzione svolta nel plesso condominiale, possa, o meno, essere parificata ad un lastrico solare.
In caso contrario, il risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua spetta solo al singolo proprietario o usuario della terrazza a livello che ha provocato il danno.
Sui requisiti da valutare affinché la terrazza possa essere inquadrata come lastrico solare, la Cassazione è molto precisa: la terrazza a livello deve consistere in una superficie scoperta, e deve essere tale da sovrastare una parte di vani condominiali (non è, tuttavia, necessario che la stessa copra l’intero edificio condominiale). Inoltre, deve essere ben incassata nell’asse condominiale e consistere in una parte integrante dell’intero edificio: difatti, solo se questa si pone sulla verticale di costruzione della costruzione condominiale, proprio al di sopra degli altri varchi condominiali, può essere parificata ad un lastrico solare.
Si tratta di accertamenti tecnici, che possono essere eseguiti solo dinanzi al giudice attraverso una C.T.U.