CONDOMINIO: APPARTAMENTO ALLAGATO, CHI PAGA?
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 228323/18, ha chiarito che in caso di allagamento dell’appartamento, spetta al conduttore il pagamento dei danni se la causa del sinistro è sconosciuta.
Solo dimostrando infatti che la causa in questione non è a lui imputabile potrà superare la presunzione a suo carico ex art. 1588 c.c. secondo cui “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile…”
La prova della non imputabilità deve essere piena e certa. Nel caso di specie non era chiaro se l’avvenuto allagamento fosse conseguenza di un tubo rotto o del rubinetto lasciato aperto. In mancanza, pertanto, di una prova certa in merito, le conseguenze dannose del sinistro restano in capo al conduttore.