CODICE DELLA STRADA: È ESENTE DA COLPA IL PEDONE CHE NON ATTRAVERSA SULLE STRISCE?
La Cassazione, nell'ordinanza n. 5627/2020, ha precisato che, la circostanza che il pedone, investito, non stesse attraversando sulle strisce, non è sufficiente a fondare il concorso di colpa dello stesso. L'investitore, infatti, deve ritenersi esente da colpa solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone.
Nel caso di specie, una signora, vittima di un grave incidente stradale si era rivolta al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro.
Il Tribunale aveva riconosciuto l'esclusiva responsabilità dell'investitore e condannato al risarcimento del danno. In appello, però, i magistrati ritenevano sussistente un concorso di colpa della signora riducendo l'ammontare del risarcimento.
Secondo la Cassazione, invece, è il conducente a dover dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno e tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile, al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Qualora la situazione di pericolo sia di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.