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CODICE DELLA STRADA: SPETTA ALLA PA DIMOSTRARE LA LEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO

La Cassazione ha ribadito che grava sulla Pubblica Amministrazione l'onere probatorio della legittimità del procedimento con cui è stata accertata l'infrazione per superamento dei limiti di velocità

Il Giudice di Pace di Saluzzo, nella sentenza n. 242/2022, si è pronunciato su tale principio.

Nel caso di specie, il proprietario di una vettura ricorreva nei confronti del verbale con il quale la Polizia Locale aveva contestato al conducente il superamento del limite di velocità vigente nel tratto di strada interessato dalla violazione. Il ricorrente si opponeva alla contestazione sulla base della mancata omologazione e taratura dell'autovelox.

Fissata l'udienza, nessuno era comparso per il Comune nessuno; il giudice quindi ritenuta non provata la modalità di accertamento dell'infrazione perché nessuna contestazione risulta sollevata in relazione alle eccezioni del ricorrente ribadiva, in linea con l’orientamento della suprema corte che spetta alla PA dimostrare la legittimità dell'accertamento, presupposto indefettibile della successiva irrogazione della sanzione. Prova che deve riguardare sia l'osservanza degli adempimenti formali sia quelli di legittimità del successivo procedimento sanzionatorio fino al compimento all'atto con il quale il destinatario viene messo a conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione.

Il verbale e la relativa sanzione sono stati quindi annullati.