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CIRCOLAZIONE STRADALE: L’OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE

 

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30890/2019, ha fissato un importante criterio di competenza territoriale per le opposizioni avverso il verbale di contestazione elevato ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 2, del codice della strada: a seguito della mancata comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente, la competenza è correttamente radicata presso il Giudice di Pace del luogo dove ha la sede l’organo accertatore al quale i suddetti dati dovevano essere inoltrati, e, quindi, è competente il giudice del luogo in cui è stata rilevata l’infrazione presupposta.

Nel caso di specie, un automobilista proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione del codice della strada, elevato dalla Polizia Municipale per l’omessa comunicazione dei dati personali e degli estremi della patente relativi al conducente del veicolo che aveva ecceduto i limiti di velocità consentiti.

La causa veniva incardinata innanzi al Giudice di Pace di Roma, nel cui circondario aveva residenza il ricorrente; tuttavia, il giudice adito dichiarava l’incompetenza territoriale, in favore del Giudice di Pace del luogo in cui era stata rilevata l’infrazione oggetto del verbale-presupposto.

Chiamata a pronunciarsi sulla questione di competenza, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire un concetto già affermato in precedenza, secondo cui: laddove si intenda opporsi al verbale avente ad oggetto la contestazione di una condotta omissiva, la competenza territoriale dovrà essere individuata alla luce del luogo in cui l’azione avrebbe dovuto compiersi e, pertanto, sarà competente il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l’infrazione-presupposto del successivo verbale di contestazione.