CASSAZIONE: BERE VOLONTARIAMENTE ESCLUDE LO STUPRO AGGRAVATO
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32462/18, ha escluso che nel caso in cui la vittima di uno stupro abbia bevuto eccessivamente, ma volontariamente si possa applicare l’aggravante prevista dall’art. 609 ter comma 1 n. 2 c.p. Nel caso di specie una donna aveva spontaneamente bevuto una ingente quantità di alcol durante una cena in compagnia di due uomini ed era poi stata abusata da quest’ultimi. La Corte ha confermato la condanna della Corte di Appello nella parte relativa alla violenza di gruppo ex art. 609 octies c.p., ma ha escluso che al caso si potesse altresì applicare l’aggravante di cui sopra, che punisce severamente chi commetta stupro con l’uso di sostanze alcoliche. A parere della Corte infatti il dettato normativo prevede che sia il soggetto attivo del reato ad impiegare sostanze alcoliche in modo strumentale alla violenza sessuale somministrandole alla vittima, pertanto, nel caso di specie se non ci sono dubbi che l’incoscienza della donna causata dall’alcol non possa qualificarsi come consenso (integrando quindi la fattispecie del reato di stupro), il fatto che abbia volontariamente assunto un’eccessiva quantità di sostanze alcoliche non integrerebbe l’aggravante a causa della volontarietà della condotta della vittima. Tale pronuncia, seppur in linea con la previsione normativa, ha scatenato numerose critiche in quanto ritenuta ingiustamente colpevolizzante del comportamento della vittima spostando ancora una volta il punto focale dall’abuso.