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AUTOVELOX: LA PREVENTIVA APPROVAZIONE NON È EQUIVALENTE ALL’OMOLOGAZIONE

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10505/2024 si è pronunciata in merito alla differenza tra autovelox approvato e autovelox omologato creando un precedente dai risvolti interessanti.

Nel caso di specie, un automobilista era stato multato per eccesso di velocità a seguito di un accertamento eseguito a mezzo apparecchiatura RED & SPEED-EVO-L2 (matr. 179) installata in postazione fissa di proprietà dell’amministrazione comunale.

L'apparecchio che aveva effettuato il rilevamento risultava approvato ma non omologato e, pertanto, il verbale era stato annullato in primo grado, con sentenza poi confermata in sede di appello sul presupposto che non vi fosse equipollenza tra omologazione dello strumento e mera approvazione.

Il Comune proponeva quindi ricorso innanzi alla Suprema Corte, ritenendo valido l'accertamento della violazione di cui all'art. 142 e sostenendo che la distinzione tra omologazione e approvazione non avesse alcun fondamento.

La Cassazione ritenendo condivisibile quanto affermato dai giudici di merito, ha affermato che omologazione e approvazione, pur essendo entrambe procedure amministrative, hanno caratteristiche, natura e finalità diverse. In particolare, mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento, l’omologazione consiste in una procedura di natura tecnica volta a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico che viene utilizzato.

L’art. 142, comma 6, c.d.s.  va quindi “letto in connessione con l’art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell’approvazione ovvero dell’omologazione, secondo le modalità indicate dall’art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Il citato art. 45, comma 6, c.d.s. non opera all’evidenza alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione.

Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità.

Alla luce di ciò, la Cassazione, che ha sottolineato la novità della questione, ha respinto il ricorso, confermando la sentenza impugnata e quindi l'annullamento del verbale.