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ASSEGNO DIVORZILE: VA MODIFICATO SE L’EX CONIUGE HA INSTAURATO UNA NUOVA CONVIVENZA

Con l’ordinanza n. 3761/2024, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della revisione dell’assegno divorzile precedentemente disposto a favore dell’ex coniuge.

Nel caso di specie, il giudizio di revisione era stato avviato dall’ex marito a fronte della stabile convivenza intrapresa dopo la sentenza di divorzio dall’ex moglie, che, a dire dell’ex marito, le avrebbe consentito di godere di maggiori disponibilità economiche rispetto a quanto rilevato in sede di divorzio. Le maggiori disponibilità emergevano dalle spese fatte dall’ex moglie per vacanze, nonché dall’acquisto di un bene immobile.

Il Tribunale di Genova investito della controversia con proprio decreto accoglieva il ricorso dell’ex marito revocando in toto l’assegno divorzile a favore dell’ex moglie. A seguito del reclamo della ex moglie, tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Genova che attribuiva all’ex moglie un assegno di importo pari all’esatta metà dell’importo originariamente disposto in sede di divorzio, essendo incontestato che la componente meramente assistenziale dell’assegno era venuta meno.

Avverso tale decisione l’ex marito ricorreva in Cassazione, la quale ha ritenuto contrario alla legge il mero “dimezzamento” dell’assegno disposto senza appurare quale fosse l’entità dell’assegno divorzile da imputarsi alla componente assistenziale e in quale misura la sopravvenuta convivenza avesse alterato gli equilibri dell’assetto economico patrimoniale accertato in sede di divorzio (posto alla base dell’assegno anche per quanto attiene alla sua residua funzione perequativa).

La decisione ha ritenuto la convivenza more uxorio un fatto sopravvenuto rispetto all’equilibrio anteriore e ha statuito che va verificato se le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato gli equilibri sanciti dall’assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, che ne aveva riconosciuto la debenza. Infatti, come in ogni altra ipotesi di revisione dell'assegno divorzile, si richiede la presenza di "giustificati motivi" e si impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una rinnovata valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.

Come già ritenuto dalla Suprema Corte, in tema di revisione dell'assegno divorzile, il Giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio.