Articoli

ASSEGNO DI MANTENIMENTO: SPETTA AL CONIUGE SE IL MATRIMONIO È STATO BREVE?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20507/2024, è tornata a pronunciarsi in tema di assegno di mantenimento e durata del matrimonio.

Nel caso di specie, la questione riguardava l’idoneità di un matrimonio di breve durata a giustificare l’erogazione di un assegno di mantenimento al coniuge. In particolare, la questione trae origine da un giudizio di separazione, all’esito del quale il giudice di primo grado aveva disposto che il marito dovesse pagare un assegno di 3.000 euro alla moglie.

Il marito ricorreva quindi in appello, evidenziando che la durata del matrimonio era stata, (poco più di un anno) e inoltre che la moglie aveva lasciato la casa coniugale dopo pochi mesi di convivenza. Tuttavia, nonostante tali circostanze, la decisione di primo grado veniva confermata anche dalla Corte di Appello, la quale fondava la propria decisione sulla disparità economica tra i due coniugi.

Veniva quindi proposto ricorso in Cassazione con il quale il marito argomentava che la breve durata del matrimonio non giustificava il pagamento dell’assegno di mantenimento non essendosi creata una reale comunione di vita e di intenti tra i coniugi, dovuta proprio alla breve durata della convivenza.

La Corte di Cassazione ha affermato che la durata limitata del matrimonio costituisce elemento idoneo ad influenzare la sussistenza o meno del diritto al mantenimento. Se infatti precedentemente, la durata del matrimonio era un criterio impiegato soltanto per definire l’ammontare dell’assegno di mantenimento, tale interpretazione è stata superata negli ultimi anni. La presenza di una effettiva comunione materiale e spirituale tra i coniugi (c.d. affectio coniugalis) infatti costituisce, secondo la Cassazione, un requisito imprescindibile affinché uno dei coniugi possa richiedere e ottenere l’assegno di mantenimento.

Tanto premesso, secondo tale interpretazione, è chiaro che, in un matrimonio di breve durata come nel caso di specie, accompagnato altresì da una brevissima convivenza, non si può affermare che si sia sviluppato un legame affettivo e progettuale tra i coniugi. Ne discende l’impossibilità di ipotizzare la sussistenza di un diritto automatico all’assegno, in caso di separazione.

È chiaro, quindi, che l’orientamento della giurisprudenza è notevolmente cambiato. Infatti, precedentemente i giudici non consideravano la durata del matrimonio come un elemento essenziale per il riconoscimento o la negazione del diritto all’assegno di mantenimento.