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APPALTO: LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE

1) E’ stata reintrodotta la sanzione penale per il caso di appalto e distacco illeciti (nella precedente disciplina erano previste sanzioni amministrative):

 a) E' previsto che "Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione."

L'art. 29 richiamato detta i criteri distintivi tra il contratto di appalto e la somministrazione di lavoro (la quale, ricordo, può essere effettuata soltanto dalle agenzie di somministrazione lavoro) specificando che si ha contratto di appalto genuino in compresenza di tali requisiti:

- organizzazione dei mezzi necessari per svolgere l'attività oggetto di appalto da parte dell'appaltatore, 

- esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto,

- assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore.

In difetto di tali requisiti l'appalto viene ritenuto illecito e si applicano le sanzioni penali sopra riportate.

b) Inoltre, le nuove norme prevedono che "Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione"

Quindi la sanzione è ancora più grave quando la somministrazione avviene per eludere le norme del contratto collettivo applicabile ai lavoratori.

c) Inoltre, la "pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione"si applica anche a chi "ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti." ossia da parte di chi ricorra alla somministrazione lavoro da parte di soggetti diversi dalle agenzie di somministrazione lavoro autorizzate.

In tutti questi casi, le pene pecuniarie previste non possono, in ogni caso, essere inferiori a euro 5.000 né superiori a euro 50.000.

3) La responsabilità in solido del committente con l'appaltatore per il versamento delle retribuzioni, contributi e premi assicurativi è stata estesa anche all'ipotesi di somministrazione da parte di soggetti diversi dalle agenzie interinali autorizzate e nelle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge.

4) La nuova normativa prevede inoltre che  "Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto"

Quindi l'appaltatore deve avere cura di attribuire un trattamento economico e normativo non inferiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva stipulata dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore e per la zona connesse all'attività oggetto di appalto.

I contratti di appalto dovranno quindi essere integrati inserendo l'assunzione di un obbligo in tal senso da parte dell'appaltatore e una specifica manleva a favore del committente.

5) Inoltre, è previsto che a decorrere dal 1° ottobre 2024 le imprese che hanno ad oggetto la realizzazione di lavori nei cantieri temporanei o mobili ossia in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (di cui all'elenco dell'allegato X T.U. sicurezza) sono tenuti al possesso della c.d. "patente a punti" (ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale). La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di precisi requisiti (iscrizione alla CCIAA - adempimento da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TU sicurezza - possesso del DURC in corso di validità - possesso del DVR - possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente - avvenuta designazione dell'RSPP), che può anche essere autocertificato.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emetterà un decreto per individuare le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente.