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ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE DELL’INCAPACE E RESTITUZIONE DELL’INDEBITO

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2460/2020, è tornata a pronunciarsi sul tema dell’efficacia del contratto concluso dal rappresentante dell’incapace senza l’autorizzazione del giudice tutelare e sul diritto alla ripetizione dell’indebito della parte capace.

Nel caso di specie, un minore, unico erede della propria madre, e rappresentato dal padre, aveva concluso con lo zio materno un contratto con cui si impegnava a rinunciare ad ulteriori pretese successorie n cambio del pagamento di acconti . Il padre, tuttavia, aveva agito senza l’apposita autorizzazione del giudice tutelare, necessaria negli atti di straordinaria amministrazione (ex art. 320 c.c.).

 La Suprema Corte ha affermato che, come nel caso in cui il contratto sia stato concluso direttamente dal soggetto incapace, anche il contratto concluso per mezzo del rappresentante, ma in assenza della necessaria autorizzazione del giudice tutelare deve essere annullato.

Stante la richiesta annullabilità del contratto concluso dal genitore, lo zio aveva chiesto in via riconvenzionale la restituzione degli acconti versati mediante azione di ripetizione dell’indebito.

La Corte di Cassazione, investita della questione da parte dello zio, parte soccombente in primo grado, ha altresì precisato che la restituzione di quanto eseguito è dovuta solo se si dimostra che l'incapace ha ricevuto un indebito vantaggio e tale prova va data da chi chiede la ripetizione, tale onere trova la propria ratio nella presunzione che l’incapace si trovi sempre in condizioni di maggior debolezza rispetto alla controparte.