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AL VIA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI NEL REGISTRO IMPRESE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023 che ha reso operativo il Registro dei Titolari Effettivi presso il Registro delle Imprese come previsto dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche).

Ma che cosa si intende per Registro dei titolari effettivi? ll "Registro dei titolari effettivi” rappresenta un’apposita sezione del Registro delle Imprese al cui interno indicare le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. Il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla una entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

I soggetti tenuti alla comunicazione sono:

  • Per le società di capitali e cooperative: gli amministratori;
  • Per le persone giuridiche private: il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione;
  • Per i trust e istituti giuridici affini: il fiduciario.

La prima comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva dovrà essere effettuata entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del Decreto e, pertanto, entro lunedì 11 Dicembre 2023.

Per iscrizione, variazione e conferma dei dati sul titolare effettivo i diritti di segreteria ammontano a 30,00 euro.

Le imprese - persone giuridiche private, trust e istituti affini - costituite successivamente alla data del 10 ottobre 2023 provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.

Le variazioni dei dati relativi al titolare effettivo che risultano già iscritti nel registro delle imprese devono essere comunicate entro il termine di 30 giorni dalla variazione.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul Titolare Effettivo al Registro delle Imprese è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a 1.032 in capo a ciascun soggetto obbligato (ridotta ad un terzo ove effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza). La falsa comunicazione delle informazioni è punita, invece, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, oltre ad una sanzione da euro 10.000 a 30.000.

Il Registro dei Titolari effettivi istituito presso il Registro delle imprese consta di due sezioni: una sezione autonoma, per le Imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private e l’altra speciale, per i Trust produttivi di effetti fiscali rilevanti e istituti giuridici affini.

In caso vi siano dei titolari effettivi che sono incapaci o minori di età o persone per le quali, dall’accesso da parte del pubblico o di soggetti privati, possa derivare un particolare rischio di reati nei loro confronti. In simili casi sarà possibile fornire indicazione della sussistenza di circostanze eccezionali sulla base delle quali l’accesso dovrebbe poter essere escluso. In tali casi, infatti, la Camera di Commercio, valutate le circostanze eccezionali rappresentate dal “controinteressato”, potrà respingere la richiesta di accesso entro venti giorni dalla relativa richiesta.

Al via il Registro dei Titolari Effettivi