AGENTI DI COMMERCIO: INDENNITÀ E RISARCIMENTI ANCHE NEI PERIODI DI PROVA
Gli agenti di commercio hanno diritto alle indennità ed al risarcimento del danno previsti anche nel caso in cui la cessazione del contratto si verifichi nel corso del periodo di prova. Questo il succo della sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-645/16 “Conseils et mise en relations (Cmr) / Demeures terre et tradition Sarl”. Secondo una direttiva dell'Unione, l'agente commerciale ha diritto, a seguito della cessazione del contratto, di un'indennità o al risarcimento del danno. La Cour de cassation (Corte di Cassazione, Francia), chiede alla Corte di Giustizia se l'articolo della direttiva relativo al riconoscimento dell'indennità o del risarcimento trovi parimenti applicazione nel caso di cessazione del contratto d'agenzia commerciale durante il periodo di prova, tenendo presente che il periodo di prova non è contemplato dalla direttiva. Nella sentenza odierna, la Corte osserva, anzitutto, che la direttiva non disciplina la pattuizione di un periodo di prova, la quale ricade quindi nella libertà contrattuale delle parti senza essere, di per sé, vietata dalla direttiva stessa.
La Corte rileva, inoltre, alla luce del tenore della direttiva, che la disciplina dell'indennità e del risarcimento del danno ivi prevista è volta non a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì ad indennizzare l'agente commerciale per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali ovvero per gli oneri e le spese sostenuti ai fini delle prestazioni medesime.
Conseguentemente, all'agente non possono essere negati l'indennità o il risarcimento per il sol fatto che la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia avuto luogo durante il periodo di prova, laddove ricorrano le condizioni per la concessione dell'indennità o del risarcimento, previste dalla direttiva stessa. Ne consegue che il diritto all'indennità e al risarcimento trova applicazione anche nel caso in cui la cessazione dei rapporti contrattuali tra il preponente e l'agente commerciale si sia verificata nel corso del periodo di prova.