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AFFIDAMENTO FIGLI: il criterio dell'esclusivo interesse morale e materiale dei figli

La controversia in questione riguardava la regolamentazione del diritto di visita di un padre nei confronti di un minore, nato da genitori non coniugati. La madre ricorreva in Cassazione, eccependo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato insieme alla errata valutazione delle risultanze processuali e dei fatti posti a fondamento della pronuncia.  La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 22411/2019, ribadisce il criterio dell'esclusivo interesse morale e materiale dei figli in merito all' efficacia degli accordi conclusi tra i coniugi aventi ad oggetto l'affidamento degli stessi e il diritto di visita del genitore non collocatario.

In primo luogo si richiama l’art. 337 ter c.p.c. il quale sancisce che il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, di conseguenza il giudice stesso potrà tener conto degli accordi intervenuti tra i genitori solo nel momento in cui questi non siano contrari all’ interesse del minore. Inoltre, il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum".