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ACQUISTO DELLA CASA: il prezzo va depositato presso il notaio

La legge sulla concorrenza (124/17) ha introdotto una nuova importante facoltà: la possibilità di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita. Tale innovazione segna un fondamentale mutamento nella fattispecie dei rogiti successivi a contratto preliminare non trascritti aumentando considerevolmente la tutela dell’acquirente in caso di eventuali gravami inaspettati intervenuti a carico del venditore tra la data del rogito e la sua trascrizione. L’iter procedimentale previsto dalla legge è semplice, è sufficiente infatti che una delle parti richieda che il notaio tenga in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino all’esecuzione della trascrizione con la quale si perfezioni l’acquisto senza gravami. Il prezzo andrà depositato dal notaio presso un conto corrente a ciò dedicato con impossibilità di prevedere, per il venditore, il deposito presso un suo conto corrente personale.