DIRITTO PENALE: È REATO VERSARE SOLO IN PARTE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 48593/2022, è tornata a pronunciarsi sul parziale pagamento dell’assegno di mantenimento e sulla sua configurabilità come reato.
Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento integra, infatti, reato ai sensi dell’art. 570 bis c.p., ma può dirsi lo stesso per l’ipotesi in cui il mantenimento venga versato solo parzialmente?
Nel caso di specie, un padre veniva condannato sia in primo grado che in appello per non aver adempiuto all’obbligo, stabilito in sede civile, di versare alla moglie separata l’importo mensile di euro 250,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Egli, infatti, gli si era limitato ad effettuare versamenti parziali fino alla metà del 2017; successivamente aveva omesso totalmente i pagamenti fino al febbraio 2018.
A propria difesa, l'imputato aveva sostenuto in giudizio di non essere stato in grado di corrispondere somme maggiori.
La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso dell’uomo, ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto formulare “specifiche deduzioni” in ordine alla propria asserita “condizione di effettiva, oggettiva, persistente e incolpevole incapacità economica, tale da giustificare l’inottemperanza per un lungo lasso di tempo”; egli invece si era limitato a fornire giustificazioni del tutto generiche, come tali assolutamente inidonee a dar conto delle sue effettive condizioni personali e familiari.
Il genitore, a parere della Corte, non può omettere, neppure parzialmente, il versamento dell’assegno di mantenimento in favore della prole in mancanza di una puntuale e dettagliata giustificazione alla propria inottemperanza.