RISARCIMENTO DANNI PER IL PACCHETTO VACANZA NON RISPONDENTE A QUANTO PUBBLICIZZATO?
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3150/2022, è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità dell’agenzia viaggi per il c.d. danno da vacanza rovinata nel caso in cui il turista agisca in via risarcitoria a seguito di una vacanza non rispondente a quanto descritto e acquistato.
Il caso di specie riguardava una vacanza svoltasi nel 2013, e dunque prima delle modifiche apportate nel 2018 al Codice del Turismo.
Innanzitutto, la Corte ricorda che il D. Lgs. n. 79 del 2011 agli artt. 33-34 definisce:
- “l'organizzatore di viaggio" come colui che “si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici";
- “l'intermediario" come colui che “vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici" realizzati dall'organizzatore.
Tanto chiarito, la Corte richiama il D.Lgs. n. 79 del 2011, art. 43, il quale – prima delle modifiche del 2018 – stabiliva che "l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità": in base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ciò significa che l'intermediario di viaggi o venditore o "agenzia di viaggi" risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore mentre, di regola, “non è invece responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati”.
La Corte precisa altresì che a tale regola esiste un’eccezione: l’agenzia viaggi, infatti, non è responsabile a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate.