Contratto di mediazione
Rif. Normativi: art. 1754 e ss. C.C.
Si ha mediazione quando una persona estranea alle parti, senza essere legata a nessuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, le mette in relazione per provocare o agevolare la conclusione di un affare. Il mediatore è, quindi, un soggetto indipendente dalle parti ed è essenziale che egli rimanga imparziale fino alla conclusione del contratto. Il mediatore ha diritto alla provvigione da entrambe le parti, anche se ha agito su incarico di una sola, a patto che l’affare si concluda per effetto del suo intervento.