Contratto di fideiussione
Rif. Normativi: art. 1936 e ss. C.C.
È il contratto con cui si costituisce a favore del creditore la garanzia personale di un terzo. Il terzo è il fideiussore che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento dell’obbligazione altrui (cioè del debitore). Il codice civile disciplina due tipi di fideiussione, una solidale, prevista come ipotesi normale, e una con beneficio d’escussione, per la quale è necessaria un’espressa previsione delle parti, poiché essa comporta la perdita per il creditore della libertà di scegliere se chiedere l’adempimento al debitore o direttamente al fideiussore.