Contratto di comodato
Rif. Normativi: art.1803 e ss. C.C.
È il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) un bene mobile o immobile perché questi se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo poi di restituirlo, senza pagare alcun corrispettivo. Si tratta di un contratto essenzialmente gratuito. Possono formare oggetto di comodato solo le cose inconsumabili.