Contrato di mandato
Rif. Normativi: art. 1703 e ss. C.C.
Contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto (= nell’interesse) dell'altra (mandante). Il mandatario si obbliga a compiere atti giuridici per conto del mandante, a differenza di altri tipi di contratti, come l'appalto, dove una parte si obbliga a compiere delle attività materiali. Il mandato può essere stipulato per compiere uno o più atti determinati (mandato speciale) o tutti gli atti giuridici nell'interesse del mandante (mandato generale). Può accadere che il mandato sia stipulato anche nello stesso interesse del mandatario, in tal caso non potrà essere revocato dal mandante.